Gli Esami Non Finiscono Mai · Test Web Page

Gli Esami Non Finiscono Mai

Norme di Riferimento

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 1592

FONTE

Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore. (033U1592) (GU n.283 del 7-12-1933 - Suppl. Ordinario n. 283 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/12/1933

VITTORIO EMANUELE III, PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D’ITALIA

Veduto l’art. 70 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604, col quale il Governo del Re e' autorizzato a riunire in testo unico, provvedendo al loro coordinamento e introducendo, ove occorra, norme integrative; tutte le disposizioni vigenti e quelle da emanarsi eventualmente anche posteriormente alla pubblicazione del decreto stesso in materia d’istruzione superiore e relative a corpi, istituti, stabilimenti, uffici e servizi comunque attinenti all’istruzione e alla cultura superiore;

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Dato a San Rossore, addi' 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Jung - Ercole.

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Art. 159: Gli esami sono di profitto, di licenza dal biennio propedeutico d’ingegneria e di laurea o diploma.

Art. 160: Gli esami di profitto, presso tutte le Facolta' o Scuole, possono essere sostenuti per singole materie o per gruppi di materie, secondo le norme contenute nello statuto di ogni Universita' o Istituto superiore.

Salvo il disposto del comma seguente, lo statuto determina inoltre per ciascuna Facolta' e Scuola il numero degli esami di profitto prescritti per il conseguimento della laurea o diploma e le modalita' di detti esami.

Per essere ammessi all’esame di laurea in scienze economiche e commerciali gli studenti debbono peraltro aver superato gli esami su almeno due delle quattro lingue di cui all’art. 21, ultimo comma. (NDR ultimo comma = Negli istituti superiori di scienze economiche e commerciali gl’insegnamenti sono fondamentali e complementari. Sono fondamentali gl’insegnamenti per i quali l’iscrizione, la frequenza e l’esame sono obbligatori agli effetti del conseguimento della laurea. Sono complementari gl’insegnamenti di integrazione per i quali l’esame puo' essere obbligatorio a seconda della menzione speciale da farsi sul diploma di laurea ai sensi dell’art. 167. In ogni Istituto, oltre gli insegnamenti fondamentali e complementari, deve essere dato l’insegnamento di almeno quattro lingue straniere secondo le disposizioni che saranno stabilite dallo statuto.)

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Art. 164: Gli esami di profitto, di licenza dal biennio propedeutico d’ingegneria e di laurea e diploma si danno in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.

Non e' consentita alcun’altra sessione di esami.

REGIO DECRETO 4 giugno 1938, n. 1269

FONTE

Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l’assistenza scolastica nelle Universita' o negli Istituti superiori. (038U1269) (GU n.192 del 24-8-1938 )

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/09/1938

VITTORIO EMANUELE III, PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D’ITALIA, IMPERATORE D’ETIOPIA

Veduto l’art. 1, nn. 1 e 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

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Art. 6: Lo studente, oltre che agli insegnamenti fondamentali e al numero d’insegnamenti complementari obbligatorio per il conseguimento della laurea o del diploma cui aspira, puo' iscriversi a qualsiasi altro insegnamento complementare del proprio corso di laurea o diploma, e, per ciascun anno, a non piu' di due insegnamenti di altri corsi di laurea o diploma, nella stessa Universita' o Istituto superiore.

Art. 7: I professori ufficiali e i liberi docenti si accertano della frequenza, della diligenza e del profitto degli studenti nel modo che credono piu' opportuno.

La frequenza ai corsi e' comprovata dalla attestazione dei professori sul libretto d’iscrizione.

Gli studenti, per i quali manchi tale attestazione, non sono ammessi all’esame di profitto per la materia corrispondente.

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Art. 39: Gli esami presso le Universita' o Istituti superiori sono:

a) di profitto;

b) di laurea o diploma.

Gli esami di profitto debbono essere ordinati in modo da accertare la maturita' intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella materia sulla quale verte l’esame, senza limitarsi alle nozioni impartite dal professore nel corso cui lo studente e' stato iscritto.

La stessa norma vale per gli esami di laurea e diploma.

Art. 40: Le due sessioni d’esame, di cui all’art. 164 del testo unico delle leggi su l’istruzione superiore, si riferiscono entrambe allo stesso anno accademico ed hanno normalmente la durata di un mese.

Gli esami di operazione sul cadavere possono essere anticipati al mese di maggio con deliberazione delle singole Facolta' di medicina e chirurgia.

In ogni sessione si indicono almeno due appelli in giorni non consecutivi.

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Art. 42: Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della Facolta'; quelle per gli esami di laurea o diploma dal rettore dell’Universita' o direttore dell’Istituto, udito il preside della Facolta'.

Le commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri: il professore ufficiale della materia, presidente, un professore ufficiale di materia affine, e un libere docente o cultore della materia. Quando un insegnamento, impartito da un professore ufficiale, e' comune agli studenti di piu' corsi di laurea o diploma, appartenenti a diverse Facolta', anche la commissione di esame e' comune, ed i nominata, quando per tale insegnamento sia istituito posto di ruolo, dal preside della Facolta' cui detto posto appartiene; quando invece all’insegnamento non corrisponda posto di ruolo, dal preside della Facolta' che ha proposto l’incarico.

Le commissioni per gli esami di laurea o diploma sono costituite di professori ufficiali, in maggioranza, e di liberi docenti o cultori delle discipline che fanno parte della Facolta'. Di regola il numero dei componenti e' di undici; ma puo' essere ridotto, in caso di necessita', fino a sette.

Art. 43: Gli esami di profitto e gli esami di laurea o diploma sono pubblici.

Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti.

Il voto di semplice idoneita' e' indicato con sei decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone. Lo studente e' approvato a pieni voti legali, se ottiene i nove decimi dei punti; a pieni voti assoluti, se consegue la totalita' dei punti.

In caso di pieni voti assoluti, la commissione puo' concedere la lode, che deve essere deliberata all’unanimita'.

Lo studente che si ritiri durante un esame e' considerato riprovato.

Lo studente riprovato non puo' ripetere l’esame nella medesima sessione.

LEGGE 19 novembre 1990, n. 341 (Cossiga, Andreotti)

FONTE Riforma degli ordinamenti didattici universitari. (GU n.274 del 23-11-1990 )

note: Entrata in vigore della legge: 8/12/1990

DECRETO 3 novembre 1999, n. 509 (Riforma Berlinguer, sostituita in toto dalla successiva 270/2004)

FONTE

Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei. (GU n.2 del 4-1-2000 ) note: Entrata in vigore del decreto: 19-1-2000

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Art. 5: Crediti formativi universitari ... 4. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita' formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto e' effettuata con le modalita' di cui all’articolo 11, comma 7, lettera d).

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Art. 11: Regolamenti didattici di ateneo ... 7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresi' gli aspetti di organizzazione dell’attivita' didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento: a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attivita' formative; b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attivita' didattiche integrative, di orientamento e di tutorato; c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonche' della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; d) alle modalita' con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode; e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai corsi di laurea specialistica; f) all’organizzazione di attivita' formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonche' di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell’articolo 6; g) all’introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attivita' di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d’istruzione secondaria superiore, nonche' in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti; h) all’eventuale introduzione di apposite modalita' organizzative delle attivita' formative per studenti non impegnati a tempo pieno; i) alle modalita' di individuazione, per ogni attivita', della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilita'; l) alla valutazione della qualita' delle attivita' svolte; m) alle forme di pubblicita' dei procedimenti e delle decisioni assunte; h) alle modalita' per il rilascio dei titoli congiunti di cui all’articolo 3, comma 9.

Art. 12: Regolamenti didattici dei corsi di studio

  1. In base all’articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformita' con l’ordinamento didattico nel rispetto della liberta' d’insegnamento, nonche' dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il regolamento e' approvato con le procedure previste nello statuto dell’ateneo.
  2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare: a) l’elenco degli insegnamenti, con l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell’eventuale articolazione in moduli, nonche' delle altre attivita' formative; b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticita' di ogni insegnamento e di ogni altra attivita' formativa; c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti; e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
  3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione e' assunta dal senato accademico. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione e' adottata prescindendosi dal parere.
  4. Le universita' assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attivita' formativa.

DECRETO 22 ottobre 2004, n. 270 (Riforma Moratti)

FONTE

Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. (GU n.266 del 12-11-2004) note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/11/2004

Art. 5: Crediti formativi universitari ... 4. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita' formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto e' effettuata con le modalita' di cui all’articolo 11, comma 7, lettera d).

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Art. 11: Regolamenti didattici di ateneo: ... 7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresi' gli aspetti di organizzazione dell’attivita' didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento: a) ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, che gli studenti vengano immatricolati a corsi di base comuni secondo criteri e procedure disciplinate nel regolamento didattico di ateneo. A tale fine i regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi cosi' come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attivita' formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall’articolo 3, comma 4, secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi; b) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attivita' formative; c) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attivita' didattiche integrative, di orientamento e di tutorato; d) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonche' della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; e) alle modalita' con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode; f) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai criteri di accesso ai corsi di laurea magistrale; g) all’organizzazione di attivita' formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonche' di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell’articolo 6; h) all’introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attivita' di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d’istruzione secondaria superiore, nonche' in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti; i) all’eventuale introduzione di apposite modalita' organizzative delle attivita' formative per studenti non impegnati a tempo pieno; l) alle modalita' di individuazione, per ogni attivita', della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilita'; m) alla valutazione della qualita' delle attivita' svolte; n) alle forme di pubblicita' dei procedimenti e delle decisioni assunte; o) alle modalita' per il rilascio dei titoli congiunti di cui all’articolo 3, comma 10.

Art. 12: Regolamenti didattici dei corsi di studio:

  1. In base all’articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformita' con l’ordinamento didattico nel rispetto della liberta' d’insegnamento, nonche' dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il regolamento e' approvato con le procedure previste nello statuto dell’ateneo.
  2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare: a) l’elenco degli insegnamenti, con l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell’eventuale articolazione in moduli, nonche' delle altre attivita' formative; b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticita' di ogni insegnamento e di ogni altra attivita' formativa; c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti; e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
  3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione e' assunta dal senato accademico. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione e' adottata prescindendosi dal parere.
  4. Le universita' assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attivita' formativa.

Prima Sezione Penale Corte di Cassazione Sentenza n. 3134/98

FONTE

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A questa conclusione la Corte laziale è pervenuta dopo aver verificato che né la prova di esame né il voto potevano essere messi in discussione anche in presenza di un unico esaminatore o di commissioni formate da due, anziché da tre docenti. Ciò perché quest’ultima composizione è prevista solo da norme regolamentari secondarie (NDR: cfr. Norberto Bobbio, Studi per una teoria generale del diritto) e non è prescritta a pena di nullità, come è stato autorevolmente precisato sia dal Ministro competente che, con apposita circolare, ha invitato le Università (che, quali enti pubblici dotati di autonomia, hanno un proprio potere regolamentare e possono quindi modificare i regolamenti generali) ad uniformare i propri regolamenti alla consuetudine che si è ormai affermata, precisando che la stessa non era contraria al buon funzionamento della didattica universitaria (ed anzi ha reso possibile il regolare svolgimento delle prove di esame), nonché dal Senato Accademico della più grande Università italiana, cioè l’Università “La Sapienza” di Roma, il quale ha ribadito che, negli anni, nessuna disfunzione didattica si è verificata.

Tale decisione è conforme ai principi di diritto costantemente affermati da questa Suprema Corte, secondo i quali non è punibile, per inidoneità dell’azione, la falsità che si riveli in concreto inidonea a ledere l’interesse tutelato dalla genuinità dei documenti, cioè che non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico.

Va solo precisato che la valutazione circa l’idoneità dell’azione attiene alla condotta e cioè all’elemento oggettivo del reato sicchè la formula assolutoria va rettificata in quella più esatta “perché il fatto non sussiste”.(…)

Così deciso in Roma, addì 13 novembre 1997.

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.

Regolamento Didattico di Ateneo (Milano-Bicocca - 3 Luglio 2017)

FONTE

Art. 21 - Calendario didattico ..omissis..

  1. Gli esami di profitto, e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione, previsti per i corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti e si svolgono in un’unica sessione che ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre successivo. Le prove finali di laurea e di laurea magistrale devono svolgersi entro il 30 aprile dell’anno accademico successivo. Per coloro che conseguono la laurea o laurea magistrale entro tale data, le prove di verifica delle attività formative devono comunque concludersi prima del 1° marzo dello stesso anno. Purché si svolgano entro tali date, le prove in questione possono essere sostenute dagli studenti iscritti all’anno accademico precedente senza necessità di reiscrizione. Lo studente in regola con l’iscrizione e i versamenti relativi può sostenere, tutti gli esami e le prove di verifica per i quali possieda l’attestazione di frequenza, ove richiesta, e che si riferiscano comunque a corsi conclusi e nel rispetto delle eventuali propedeuticità. Il numero annuale degli appelli, comunque non inferiore a cinque, e la loro distribuzione sono stabiliti per ciascun Dipartimento o Scuola, ove costituita, dal rispettivo regolamento, evitando di norma la sovrapposizione con i periodi di lezione. I regolamenti dei Dipartimenti e delle Scuole stabiliscono le modalità di determinazione del calendario degli esami di profitto e delle prove di verifica per i corsi di laurea e di laurea magistrale. Le date relative, da fissarsi tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali propedeuticità, sono di norma stabilite con 180 giorni di anticipo rispetto allo svolgimento delle prove. L’intervallo tra due appelli successivi di norma non può essere inferiore alle due settimane. Le prove finali dei corsi di laurea e di laurea magistrale si svolgono sull’arco di almeno quattro appelli.

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Art. 23 - Verifiche del profitto

  1. Il Regolamento di Ateneo per gli studenti disciplina le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l’adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera scolastica e della acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative previste nel piano di studio. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo secondo modalità che garantiscano l’approfondimento, l’obiettività e l’equità della valutazione in rapporto con l’insegnamento o l’attività formativa e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.

  2. Gli accertamenti possono dare luogo a votazione o a un semplice giudizio di approvazione o riprovazione. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti. Per gli esami e le prove di profitto che prevedono una prova scritta è comunque diritto dello studente poter sostenere anche una prova orale, ed è diritto del docente poter richiedere che sia sostenuta anche una prova orale. Qualora la prova scritta si componga di sole domande a scelta multipla, la prova orale è obbligatoria.

  3. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere forme articolate di accertamento, eventualmente composte di prove successive, anche scritte, da concludersi comunque con un giudizio finale. Per un insegnamento costituito da più moduli la prova di valutazione è unica. E’ possibile prevedere un’unica prova per più insegnamenti coordinati. In questi casi i docenti titolari degli insegnamenti coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate. Nel caso di insegnamenti costituiti da più moduli coordinati o da insegnamenti coordinati, i docenti partecipano collegialmente.

  4. Sia nel caso di prove uniche sia in quello di prove successive di cui al comma 3, devono essere garantite la pubblicità delle stesse, se orali, e la possibilità di accedere agli esiti delle stesse, se scritte.

  5. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea Magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di 30 esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni, più di 36 esami, nel caso di corsi della durata di sei anni. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere e), f), g) ed h) dell’art. 10, nonché quelle relative alle attività di cui alle lettere e), f) e g) dell’art. 11 del D.M. 270/2004 non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.

  6. Gli accertamenti delle attività formative che non danno luogo a valutazione di profitto devono essere certificati dal Presidente del consiglio di coordinamento didattico.

  7. Ai fini del superamento dell’esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18 trentesimi. L’eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 trentesimi, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione o sottocommissione esaminatrice. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.

  8. Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore di Dipartimento o dal Presidente della Scuola ove costituita, sentiti i professori ufficiali della materia per i corsi di laurea e di laurea magistrale; su proposta dei Direttori delle Scuole di Specializzazione con riguardo a queste ultime. Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto, le Commissioni sono composte da almeno due membri. Qualora il carico didattico lo richieda, esse possono articolarsi in sottocommissioni. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal professore ufficiale della materia o, nel caso di corsi a più moduli, dal professore indicato nel provvedimento di nomina. Ogni Commissione è composta dal Presidente e da un secondo componente. Il secondo componente può essere un professore di ruolo o un professore aggregato o un ricercatore del medesimo settore scientifico - disciplinare o di settori affini. In caso di impossibilità a individuare altra figura, questi può essere il Presidente del Consiglio di coordinamento didattico. Nei casi di elevata numerosità di iscritti alla prova d’esame o di richiesta documentata del Presidente, possono affiancare la Commissione esaminatrice cultori della materia, dotati della necessaria qualificazione, riconosciuta annualmente dal competente Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio di Coordinamento Didattico.

  9. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito da un professore di ruolo o da un professore aggregato.

  10. Il Presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali. Le procedure di verbalizzazione sono disciplinate dal Regolamento studenti di Ateneo.